La sentenza della Corte di Cassazione per gli Autovelox
Cass. Pen., sez. VI, 17 marzo 2010, n. 10620)
Con la sentenza oggetto dell’odierna analisi, il Supremo Collegio afferma due distinti principi
di diritto. Il primo è quello che in ordine agli appalti afferenti agli autovelox (come per ogni
altro tipo di appalto) la pattuizione del prezzo in virtù degli incassi incerti e futuri costituisce
una violazione di legge, nonché elemento materiale di cui all’art. 323 c.p., in quanto verrebbe
meno il principio di imparzialità e di legalità nell’ambito di una funzione pubblica, quale è
appunto il servizio di repressione delle violazioni al Codice della Strada.
E’ evidente che stante il servizio di stretta natura pubblicistica, lo stabilire il prezzo
dell’appalto in funzione degli illeciti da accertare costituisce un “imput” ingiustificato per
l’appaltante di elevare il maggior numero possibile di contestazioni agli utenti della strada. Il
secondo principio, per altro già consolidato da una recente sentenza del febbraio 2010 della
Cassazione civile, vi è l’obbligo della presenza dell’agente della polizia stradale o municipale al
momento in cui l’autovelox entra in funzione, agente che peraltro deve essersi assicurato del
buon funzionamento dell’apparecchiatura a pena di nullità dell’accertamento della violazione.
Detto servizio peculiare della polizia stradale e della polizia municipale, a secondo se la
infrazione avvenga su strade urbane o extra urbane, non è delegabile anche perché un
privato cittadino non potrebbe svolgere funzioni di polizia stradale.
Sulla base di questi principi, la Cassazione ha confermato il sequestro degli apparecchi
autovelox appartenenti ad una Ditta, aggiudicataria di una gara d’appalto con percentuale
sugli incassi. Gli strumenti per la rilevazione della velocità venivano riforniti in due comuni
campani.
La determinazione del corrispettivo con percentuale sugli incassi, hanno rilevato i giudici, viola
di per sé la disciplina generale degli appalti pubblici, non consentendo un’effettiva
comparazione tra interesse pubblico e privato e determinando ridotte aspettative di
imparzialità.
In materia di circolazione stradale l'accertamento delle violazioni (art. 11 lett. A C.d.S.), si
legge nella sentenza n. 10620/2010, ricade tra le attività di servizio della polizia stradale, e
non sono pertanto, delegabile a terzi. Gli autovelox hanno una “finalita'” preventiva, e non
repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato e debbono pertanto essere gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità.
(Nota di
Cesira Cruciani. Cfr. eBook Autovelox di Manuela Rinaldi)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 17 marzo 2010, n. 10620
...omissis...
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25.9 - 5.10.2009 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava -
tra l'altro - il sequestro delle apparecchiature autovelox di proprietà della ditta XXX in uso, a
seguito di aggiudicazione di gara d'appalto, ai Comuni di P. e P. M., in ordine al reato ex art.
323 c.p..>>La vicenda si inseriva in un'indagine avente per oggetto gli appalti per
l'installazione ed uso di apparecchi autovelox nei territori comunali, il cui valore era stato
determinato con una percentuale sugli incassi delle future infrazioni rilevate.>>Secondo il
Tribunale:>>- titolari del potere di accertamento delle infrazioni stradali erano solo i soggetti
pubblici indicati nel codice della strada, con funzioni non delegabili;>>- momento decisivo
dell'accertamento era quello del rilievo fotografico, cui doveva necessariamente presenziare
uno dei soggetti indicati dall'art. 12 C.d.s.;>>- i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie sono a destinazione vincolata (ex art. 208 C.d.s.) e nel caso di accertamento
dall'organo di polizia territoriale per il 50% vincolati alle finalità indicate dalla norma;>>-
'ragionevole dubbio' di irregolarità del procedimento amministrativo vi sarebbe invece nel
coinvolgimento del soggetto privato nella fase dell' accertamento dell' infrazione e nella
percezione degli utili.>>Sarebbe irrilevante che il sistema consentisse il servizio con
copertura certa delle spese, rilevando solo la impossibilità di esternalizzare il servizio (con
mero controllo ex post della polizia municipale) e l'inosservanza dell'onere di determinazione
preventiva del valore dell'appalto a seguito di istruttoria adeguata (per giustificare il diverso
sistema di pubblicità e selezione);>>la determinazione del corrispettivo con la mera
sommatoria algebrica degli incassi, già per legge vincolati al 50%, violerebbe per sé la
disciplina generale degli appalti pubblici, non consentendo un'effettiva comparazione tra
interesse pubblico e privato e determinando ridotte aspettative dì imparzialità, e comunque
integrerebbe violazione degli artt. 1 e 4 d. lgs. 157/1995/ 28 e 29 d. lgs. 163/2000.>>Da qui
il fumus allo stato della procedura di mera apparenza di legittimità delle B procedure seguite
per l'affidamento del servizio e quindi del reato ex art. 323 c.p..>>2. Ricorre per cassazione
il sig. YYY, legale rappresentante della XXX, denunciando violazione di legge perché, rispetto
all'assunto dei Giudici della cautela di mancata predeterminazione del valore dell'appalto e di
omessa precedente istruttoria:>>- nel caso dei due Comuni, i bandi dì gara avrebbero in
realtà risposto alle esigenze della disciplina in materia dì appalto, il preventivo valore essendo
stato determinato con riferimento alle prevedibili infrazioni annue - con specifica indicazione
per il Comune di P. di un importo presumibile di 90.000 euro per la durata di tre anni, sotto la
soglia comunitaria, e per quello di P. M. in due milioni di euro oltre iva per cinque anni -
unitamente alla percentuale da retrocedere alla ditta sulle infrazioni effettivamente
riscosse;>>- quanto alle modalità di accertamento delle infrazioni, i verbali - sottoscritti
anche da agente di polizia municipale - avrebbero dato conto della regolarità di tutte le
operazioni, in un contesto in cui l'assistenza tecnica del privato operatore costituiva elemento
di più sicura garanzia; in ogni caso, la mancata indicazione della predeterminazione del valore
dell'appalto costituirebbe violazione di legge inidonea a determinare il rapporto di
pertinenzialità con il mantenimento del vincolo cautelare reale sugli autovelox.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.>>In ordine al fumus del delitto di abuso d'ufficio si deve infatti
osservare che:>
• l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività
previste dall'art. 11 lett. A Codice della strada e quindi costituisce servizio di polizia stradale,
non delegabile a terzi;>
• le apparecchiature eventualmente utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite
direttamente da parte degli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità
(art. 345.4 Reg, Cds);>
• le spese afferenti l'eventuale noleggio delle apparecchiature rientrano tra le "spese di
accertamento" (art. 201.4 C.d.s.), e la loro disciplina non può che essere quella propria
connessa alla natura di tali spese;>
• il parametro per la loro quantificazione - del tutto idoneo a consentire la quantificazione
anche dell'importo per un eventuale appalto, nel caso di noleggio degli strumenti e di servizi
accessori connessi alla peculiare tipologia di strumento, ovviamente diversi dalla fase di
accertamento riservata, come visto, in via esclusiva all'organo di polizia stradale - è
agevolmente individuabile dal costo giornaliero connesso all'installazione, manutenzione,
servizio accessorio;>
• in particolare tale costo è all'evidenza uguale per qualsiasi operazione, giacché l'entità della
sanzione propria della singola infrazione eventualmente accertata è parametro del tutto non
pertinente, estraneo ed irrilevante, quanto alla spesa sostenuta per ogni singola operazione:
la "quantità" dell'importo di appalto è il costo del servizio, a prescindere dal numero e dalla
"qualità" delle infrazioni poi eventualmente accertate utilizzando quel servizio;>>• da ciò si
evince che esiste un costo di accertamento (nel senso onnicomprensivo prima indicato)
quantificabile a prescindere del tutto dal tipo di infrazione accertata e che il parametro
dell'entità della sanzione quale modalità di determinazione del corrispettivo - e pertanto come
base di un appalto connesso all'utilizzazione delle apparecchiature strumentali - è
incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di
accertamento;>
• il richiamo all'"alea" contrattuale è pertanto improprio;>
• tenuto infine conto della finalità preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o
lucro privato, della disciplina sanzionatola, il parametro di retribuzione/corrispettivo
differenziato secondo l'entità della sanzione è contrario ai principi indicati dall'art. 97
Cost..>>In ordine alla pertinenzialità tra l'ipotesi di reato ex art. 323 c.p. e l'utilizzo degli
strumenti di rilevazione di infrazioni, le considerazioni di cui al punto a) dell'ultimo paragrafo
dell'ordinanza impugnata si sottraggono all'apodittica censura, di merito, del ricorrente, non
costituendo vizio di motivazione omessa o apparente.>>Al rigetto del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
da Altalex.com
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