La sentenza della Corte di Cassazione per gli Autovelox

Cass. Pen., sez. VI, 17 marzo 2010, n. 10620)

Con la sentenza oggetto dell’odierna analisi, il Supremo Collegio afferma due distinti principi

di diritto. Il primo è quello che in ordine agli appalti afferenti agli autovelox (come per ogni

altro tipo di appalto) la pattuizione del prezzo in virtù degli incassi incerti e futuri costituisce

una violazione di legge, nonché elemento materiale di cui all’art. 323 c.p., in quanto verrebbe

meno il principio di imparzialità e di legalità nell’ambito di una funzione pubblica, quale è

appunto il servizio di repressione delle violazioni al Codice della Strada.

E’ evidente che stante il servizio di stretta natura pubblicistica, lo stabilire il prezzo

dell’appalto in funzione degli illeciti da accertare costituisce un “imput” ingiustificato per

l’appaltante di elevare il maggior numero possibile di contestazioni agli utenti della strada. Il

secondo principio, per altro già consolidato da una recente sentenza del febbraio 2010 della

Cassazione civile, vi è l’obbligo della presenza dell’agente della polizia stradale o municipale al

momento in cui l’autovelox entra in funzione, agente che peraltro deve essersi assicurato del

buon funzionamento dell’apparecchiatura a pena di nullità dell’accertamento della violazione.

Detto servizio peculiare della polizia stradale e della polizia municipale, a secondo se la

infrazione avvenga su strade urbane o extra urbane, non è delegabile anche perché un

privato cittadino non potrebbe svolgere funzioni di polizia stradale.

Sulla base di questi principi, la Cassazione ha confermato il sequestro degli apparecchi

autovelox appartenenti ad una Ditta, aggiudicataria di una gara d’appalto con percentuale

sugli incassi. Gli strumenti per la rilevazione della velocità venivano riforniti in due comuni

campani.

La determinazione del corrispettivo con percentuale sugli incassi, hanno rilevato i giudici, viola

di per sé la disciplina generale degli appalti pubblici, non consentendo un’effettiva

comparazione tra interesse pubblico e privato e determinando ridotte aspettative di

imparzialità.

In materia di circolazione stradale l'accertamento delle violazioni (art. 11 lett. A C.d.S.), si

legge nella sentenza n. 10620/2010, ricade tra le attività di servizio della polizia stradale, e

non sono pertanto, delegabile a terzi. Gli autovelox hanno una “finalita'” preventiva, e non

repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato e debbono pertanto essere gestiti

direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità.

(Nota di

Cesira Cruciani. Cfr. eBook Autovelox di Manuela Rinaldi)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 17 marzo 2010, n. 10620

...omissis...

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25.9 - 5.10.2009 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava -

tra l'altro - il sequestro delle apparecchiature autovelox di proprietà della ditta XXX in uso, a

seguito di aggiudicazione di gara d'appalto, ai Comuni di P. e P. M., in ordine al reato ex art.

323 c.p..>>La vicenda si inseriva in un'indagine avente per oggetto gli appalti per

l'installazione ed uso di apparecchi autovelox nei territori comunali, il cui valore era stato

determinato con una percentuale sugli incassi delle future infrazioni rilevate.>>Secondo il

Tribunale:>>- titolari del potere di accertamento delle infrazioni stradali erano solo i soggetti

pubblici indicati nel codice della strada, con funzioni non delegabili;>>- momento decisivo

dell'accertamento era quello del rilievo fotografico, cui doveva necessariamente presenziare

uno dei soggetti indicati dall'art. 12 C.d.s.;>>- i proventi delle sanzioni amministrative

pecuniarie sono a destinazione vincolata (ex art. 208 C.d.s.) e nel caso di accertamento

dall'organo di polizia territoriale per il 50% vincolati alle finalità indicate dalla norma;>>-

'ragionevole dubbio' di irregolarità del procedimento amministrativo vi sarebbe invece nel

coinvolgimento del soggetto privato nella fase dell' accertamento dell' infrazione e nella

percezione degli utili.>>Sarebbe irrilevante che il sistema consentisse il servizio con

copertura certa delle spese, rilevando solo la impossibilità di esternalizzare il servizio (con

mero controllo ex post della polizia municipale) e l'inosservanza dell'onere di determinazione

preventiva del valore dell'appalto a seguito di istruttoria adeguata (per giustificare il diverso

sistema di pubblicità e selezione);>>la determinazione del corrispettivo con la mera

sommatoria algebrica degli incassi, già per legge vincolati al 50%, violerebbe per sé la

disciplina generale degli appalti pubblici, non consentendo un'effettiva comparazione tra

interesse pubblico e privato e determinando ridotte aspettative dì imparzialità, e comunque

integrerebbe violazione degli artt. 1 e 4 d. lgs. 157/1995/ 28 e 29 d. lgs. 163/2000.>>Da qui

il fumus allo stato della procedura di mera apparenza di legittimità delle B procedure seguite

per l'affidamento del servizio e quindi del reato ex art. 323 c.p..>>2. Ricorre per cassazione

il sig. YYY, legale rappresentante della XXX, denunciando violazione di legge perché, rispetto

all'assunto dei Giudici della cautela di mancata predeterminazione del valore dell'appalto e di

omessa precedente istruttoria:>>- nel caso dei due Comuni, i bandi dì gara avrebbero in

realtà risposto alle esigenze della disciplina in materia dì appalto, il preventivo valore essendo

stato determinato con riferimento alle prevedibili infrazioni annue - con specifica indicazione

per il Comune di P. di un importo presumibile di 90.000 euro per la durata di tre anni, sotto la

soglia comunitaria, e per quello di P. M. in due milioni di euro oltre iva per cinque anni -

unitamente alla percentuale da retrocedere alla ditta sulle infrazioni effettivamente

riscosse;>>- quanto alle modalità di accertamento delle infrazioni, i verbali - sottoscritti

anche da agente di polizia municipale - avrebbero dato conto della regolarità di tutte le

operazioni, in un contesto in cui l'assistenza tecnica del privato operatore costituiva elemento

di più sicura garanzia; in ogni caso, la mancata indicazione della predeterminazione del valore

dell'appalto costituirebbe violazione di legge inidonea a determinare il rapporto di

pertinenzialità con il mantenimento del vincolo cautelare reale sugli autovelox.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.>>In ordine al fumus del delitto di abuso d'ufficio si deve infatti

osservare che:>

• l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività

previste dall'art. 11 lett. A Codice della strada e quindi costituisce servizio di polizia stradale,

non delegabile a terzi;>

• le apparecchiature eventualmente utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite

direttamente da parte degli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità

(art. 345.4 Reg, Cds);>

• le spese afferenti l'eventuale noleggio delle apparecchiature rientrano tra le "spese di

accertamento" (art. 201.4 C.d.s.), e la loro disciplina non può che essere quella propria

connessa alla natura di tali spese;>

• il parametro per la loro quantificazione - del tutto idoneo a consentire la quantificazione

anche dell'importo per un eventuale appalto, nel caso di noleggio degli strumenti e di servizi

accessori connessi alla peculiare tipologia di strumento, ovviamente diversi dalla fase di

accertamento riservata, come visto, in via esclusiva all'organo di polizia stradale - è

agevolmente individuabile dal costo giornaliero connesso all'installazione, manutenzione,

servizio accessorio;>

• in particolare tale costo è all'evidenza uguale per qualsiasi operazione, giacché l'entità della

sanzione propria della singola infrazione eventualmente accertata è parametro del tutto non

pertinente, estraneo ed irrilevante, quanto alla spesa sostenuta per ogni singola operazione:

la "quantità" dell'importo di appalto è il costo del servizio, a prescindere dal numero e dalla

"qualità" delle infrazioni poi eventualmente accertate utilizzando quel servizio;>>• da ciò si

evince che esiste un costo di accertamento (nel senso onnicomprensivo prima indicato)

quantificabile a prescindere del tutto dal tipo di infrazione accertata e che il parametro

dell'entità della sanzione quale modalità di determinazione del corrispettivo - e pertanto come

base di un appalto connesso all'utilizzazione delle apparecchiature strumentali - è

incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di

accertamento;>

• il richiamo all'"alea" contrattuale è pertanto improprio;>

• tenuto infine conto della finalità preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o

lucro privato, della disciplina sanzionatola, il parametro di retribuzione/corrispettivo

differenziato secondo l'entità della sanzione è contrario ai principi indicati dall'art. 97

Cost..>>In ordine alla pertinenzialità tra l'ipotesi di reato ex art. 323 c.p. e l'utilizzo degli

strumenti di rilevazione di infrazioni, le considerazioni di cui al punto a) dell'ultimo paragrafo

dell'ordinanza impugnata si sottraggono all'apodittica censura, di merito, del ricorrente, non

costituendo vizio di motivazione omessa o apparente.>>Al rigetto del ricorso consegue la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.

da Altalex.com