Il committente di un appalto di opere o di servizi è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e previdenziali dovuti
Il committente di un appalto di opere o di servizi è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e previdenziali dovuti.
Il comma 911 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, modificando nuovamente il comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (il decreto attuativo della “legge Biagi”), determina specifiche garanzie per i dipendenti di imprese operanti nell’ambito di appalti, configurando in capo al committente una specifica responsabilità in solido con i soggetti esecutori dell’opera o dei servizi, sia in primo che in secondo livello, per l’assolvimento degli obblighi inerenti la corresponsione delle retribuzioni ed il versamento dei contributi previdenziali.